Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. 76 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Facolta' di trattenere in servizio i segretari oltre il 65° anno di eta'.
tolto: Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro per l'interno ha facolta' di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65° anno di eta', ma non abbiano raggiunto il 40° anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68° anno di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art59 · fonte del testo
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