Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. 260 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1ª e 2ª classe.
tolto: I segretari comunali di 1ª e 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe quinta, conservano la titolarita' di tali segreterie. Qualora siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarita' presso le segreterie dei Comuni predetti, finche' non conseguano mediante i concorsi di cui all'art. 18, la nomina a segretario capo di 2ª classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa Provincia. Nel caso che siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla Tabella A, alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori: nei loro confronti si applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non e' attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe quarta. Per i segretari comunali di 2ª classe e di 1ª classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella C saranno determinati avuto riguardo all'anzianita' maturata nelle rispettive qualifiche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art48 · fonte del testo
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