L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonche' dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri. I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia. La segreteria dipende dal comitato di presidenza".

Testo vigente dal 20 dicembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198~art3 · fonte del testo