L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito dal seguente: "La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonche' dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti. I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. Il personale di cui al secondo comma e' destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. La segreteria dipende dal comitato di presidenza".

Testo vigente dal 19 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;908~art1 · fonte del testo