L'articolo 386 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 386. - Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio. - Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove".

Testo vigente dal 18 dicembre 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;773~art8 · fonte del testo