[1]Con decreto, da emanarsi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicate le Amministrazioni od Enti rispetto ai quali sono tenute ferme le autorizzazioni gia' concesse, anche se anteriormente alla entrata in vigore del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611.

[2]Si intendono revocate le autorizzazioni gia' concesse, rispetto alle Amministrazioni, od Enti non compresi nel menzionato decreto.

[3]Per gli affari in corso la revoca ha effetto a decorrere dal 180° giorno dalla pubblicazione del decreto previsto nel primo comma del presente articolo.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI

[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 27 dicembre 1939

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-16;1889~art2 · fonte del testo