Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente articolo 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, restano in carica fino all'avvenuta costituzione del comitato nominato in applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 21 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1221~art9 · fonte del testo