Art. 6 — Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero

E' istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5. Il Comitato e' composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione piu' rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che e' nominato all'inizio di ogni legislatura. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

  • a)l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticita';
  • b)la tenuta ed il puntuale aggiornamento del-l'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;
  • c)la corretta e tempestiva trattazione nonche' lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonche' all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;
  • d)la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese.

Testo vigente dal 13 maggio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104~art6 · fonte del testo