Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, e' elevato a 600. Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attivita' analoga a quella di imprese privato purche' abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.

Testo vigente dal 3 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-12-20;1427~art1 · fonte del testo