E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. Nulla e' innovato per quanto riguarda i premi di fedelta' al lavoro e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 e' punita con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Testo vigente dal 21 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;143~art10 · fonte del testo