Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue: "Il Ministro per la marina mercantile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".

Testo vigente dal 3 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;645~art2 · fonte del testo