Art. 109 — Proroga esonero TOSAP e COSAP

All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
  • a-bis)al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";
  • b)al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
  • c)al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto)).

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 2020 al 14 ottobre 2020. 3 parole tolte, 63 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";

… entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante tolto: dal aggiunto: del presente articolo, pari a tolto: 42,5 aggiunto: 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvedeaggiunto: , quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 aggiunto: e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art109 · fonte del testo