Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1977 al 22 dicembre 2008. 268 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Presso il Ministero dell'interno e' istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 2 e nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto. La speciale commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, e' composta come segue:
tolto: a) capo della polizia;
tolto: b) comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
tolto: c) un consigliere del Consiglio di Stato;
tolto: d) un consigliere della Corte dei conti;
tolto: e) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
tolto: f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
tolto: g) un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a tenente colonnello;
tolto: h) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Nella designazione di cui ai punti g) ed h) dovra' indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza e per l'Arma dei carabinieri, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi. La commissione puo' essere integrata da esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a) e b) e' designato un supplente. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente. La commissione e' costituita con decreto del Ministro per l'interno. Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1977-07-22;413~art4 · fonte del testo
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