Art. 2-bis — Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, e' prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione

Testo vigente dal 21 maggio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art2bis · fonte del testo