Art. 4-bis — Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo

1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e societa' sportive iscritte nel registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva"

Testo vigente dal 30 maggio 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34~art4bis · fonte del testo