Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1992 al 31 maggio 2003. 250 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni e' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47, lettera a)) che e' abrogato il presente provvedimento a decorrere dal primo periodo di applicazione del suindicato decreto-legge.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-11-26;468~art11 · fonte del testo
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