Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2021, n. 234

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La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 656) che "Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209".

Testo vigente dal 31 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021. 28 parole tolte.

tolto: Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2021, n. 234

    La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 656) che "Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-10;209~art5 · fonte del testo