Art. 57 — Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

[1]All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il ristoro delle minori entrate e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:

[2]Regioni e Province autonome

[3]Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)

[4]Valle d'Aosta

[5]6,78

[6]Provincia di Trento

[7]28,67

[8]Provincia di Bolzano

[9]29,88

[10]Friuli-Venezia Giulia

[11]43,45

[12]Sicilia

[13]63,00

[14]Sardegna

[15]88,22

[16]TOTALE

[17]260,00

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 10 parole aggiunte.

All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il ristoro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art57 · fonte del testo