Art. 19 mediazione — Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Testo vigente dal 5 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art19 · fonte del testo