Art. 18 mediazione — Organismi presso i tribunali

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Testo vigente dal 5 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art18 · fonte del testo