Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1943 al 9 ottobre 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La qualita' di avente diritto, ai sensi dell'art. 1, puo' essere comprovata mediante una semplice attestazione del capo ufficio o mediante lo stato di famiglia del militare defunto, rilasciato dall'autorita' comunale.
tolto: Nel caso che gli aventi diritto siano minori, interdetti o inabilitati, il tutore o il curatore deve presentare la autorizzazione a riscuotere, rilasciata dal giudice tutelare.
tolto: I documenti di cui sopra sono rilasciati in carta libera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1690~art3 · fonte del testo
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