Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I renitenti arrestati sono puniti colla detenzione da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

tolto: I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti colla detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; colla detenzione estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

tolto: Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

tolto: La pena alla quale saranno condannati i renitenti avviati alle armi verra' da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art97 · fonte del testo