Art. 84
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 82 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.
tolto: Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo domicilio.
tolto: Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 82.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art84 · fonte del testo
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