Art. 63
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.
tolto: Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno pero' essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.
tolto: I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero potranno essere congedati anche dopo compiuta la loro ferma qualora non vi sia la possibilita' di disporre il loro rimpatrio in tempo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art63 · fonte del testo
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