Art. 51
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Possono altresi' mediante concorso essere ammessi a frequentare i corsi per ufficiali di complemento i diplomati nautici che avendo i requisiti richiesti ed essendo risultati idonei alla prescritta visita medica intendano contrarre arruolamento volontario nella R. marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni quattro o sei. Essi, qualora non conseguissero la nomina ad ufficiale, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratta con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art51 · fonte del testo
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