Art. 48
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 208 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi marittimi quando soddisfino alle seguenti condizioni:
tolto: 1° abbiano un'eta' compresa fra i limiti minimi e massimi di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e successive modificazioni;
tolto: 2° non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26° anno di eta';
tolto: 3° abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;
tolto: 4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, truffa rapina, estorsione, ricatto, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, e abuso di confidenza, o associazione per delinquere;
tolto: 5° producano l'attestazione di buona condotta;
tolto: 6° se appartengono per ragione di eta' ad una classe gia' chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva.
tolto: I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.
tolto: Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art48 · fonte del testo
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