Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 208 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi marittimi quando soddisfino alle seguenti condizioni:

tolto: 1° abbiano un'eta' compresa fra i limiti minimi e massimi di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e successive modificazioni;

tolto: 2° non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26° anno di eta';

tolto: 3° abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;

tolto: 4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, truffa rapina, estorsione, ricatto, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, e abuso di confidenza, o associazione per delinquere;

tolto: 5° producano l'attestazione di buona condotta;

tolto: 6° se appartengono per ragione di eta' ad una classe gia' chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva.

tolto: I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art48 · fonte del testo