Art. 26
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli inscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati dai comandanti di porto in una sola categoria ed avviati sotto le armi, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'art. 56.
tolto: Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie categorie e specialita' del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art26 · fonte del testo
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