Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contro le decisioni del Consiglio di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la marina, osservate le prescrizioni del regolamento.
tolto: Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori di Stato Maggiore della Regia marina, potra' riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.
tolto: I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art13 · fonte del testo
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