Art. 62 adozione

L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente: "ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".

Testo vigente dal 17 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art62 · fonte del testo