Art. 54 adozione

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Testo vigente dal 17 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art54 · fonte del testo