Art. 298 c.c. — Decorrenza degli effetti dell'adozione

[1]L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

[2]Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

[3]Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo' procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

[4]Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

[5]Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 298 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art298 · fonte del testo