Art. 39-quater adozione
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1999 al 27 aprile 2001. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
tolto: a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore adottato ha superato i sei anni di eta';
tolto: b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';
tolto: c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art39quater · fonte del testo
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