Art. 3 adozione

I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) o della tutela sia impedito. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 197/1986

    Parametro
    18 luglio 1986

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma, Cost. dal Tribunale per minorenni di Torino con ordinanza del 15 ottobre 1984. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa…

    Art. 79 adozione · Art. 3 adozione · Art. 30 adozione

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale o della tutela sia impedito. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta … degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. tolto: 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale, le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizioaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art3 · fonte del testo