Accordi tra universita' e ordini forensi I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 40, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art40 · fonte del testo