Art. 39 — Congresso nazionale forense

Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni. Il congresso nazionale forense e' la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni che riguardano la professione forense. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art39 · fonte del testo