Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non e' proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresi' con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sara' inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sara' inferiore ai due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

tolto: La pena non sara' inferiore al sestuplo, se il danno avra' avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art20 · fonte del testo