Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il proprietario il quale dissodera', disboschera', ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuera' a coltivare il terreno vincolato, o non eseguira' le opere di cui all'art. 4, incorrera' nell'ammenda di L. 3 a 25 per ogni decara di terreno, non mai pero' inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avra' obbligo di rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art16 · fonte del testo
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