Art. 80-bis fallimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art80bis · fonte del testo
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