Art. 78 fallimento — Conto corrente, mandato, commissione

I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario e' trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta dopo il fallimento.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 2 parole tolte, 43 parole aggiunte.

I contratti di conto corrente, tolto: di mandato aggiunto: anche bancario, e di commissioneaggiunto: , si sciolgono per il fallimento di una delle partiaggiunto: . Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario e' trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta dopo il fallimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art78 · fonte del testo