Art. 58 fallimento — Obbligazioni e titoli di debito

I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 98 parole tolte, 43 parole aggiunte.

tolto: Le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni si valutano al prezzoaggiunto: I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsitolto: . Quelle rimborsabili per estrazione aggiunto: gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, tolto: con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione e' dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si puo' in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto cio' che e' stato pagato a titolo di rimborso di capitale aggiunto: il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art58 · fonte del testo