Art. 31 fallimento — Gestione della procedura

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 31 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 11 parole tolte, 58 parole aggiunte.

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare tolto: sotto la direzione aggiunto: e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato aggiunto: e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione tolto: scritta dal aggiunto: del giudice delegato, salvo aggiunto: che in materia di contestazioni e di tardive tolto: denunzie aggiunto: dichiarazioni di crediti e di diritti tolto: reali mobiliari aggiunto: di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato tolto: o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art31 · fonte del testo