Art. 247 fallimento — Delegazione dei creditori

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art247 · fonte del testo