Art. 132 — Sostituzione dell'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 148 (Fallimento della societa' e dei soci). - Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art132 · fonte del testo