Art. 141 fallimento — Nuova proposta di concordato

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 141 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 5 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il tolto: fallito aggiunto: proponente e' ammesso a tolto: proporre un nuovo aggiunto: presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' aggiunto: tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti tolto: dal aggiunto: del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento aggiunto: o non sono prestate garanzie equivalenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art141 · fonte del testo