Art. 126 fallimento — Concordato nel caso di numerosi creditori

Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 56 parole tolte, 39 parole aggiunte.

tolto: Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero deiaggiunto: Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il tolto: tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, aggiunto: giudice delegato puo' autorizzare il tolto: giudice delegato a disporre che la aggiunto: curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' tolto: comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali aggiunto: con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art126 · fonte del testo