Art. 23
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non piu' tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.
tolto: La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art23 · fonte del testo
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