Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione.
tolto: Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'eta', lo compiano non piu' tardi del 30 giugno dell'anno in corso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art16 · fonte del testo
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