1. Le Parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale permanente a prendere tutte le decisioni utili nel quadro degli scopi definiti nell'articolo I della convenzione. 2. L'Ufficio permanente trasmette alle Parti contraenti, per il tramite del Governo del Regno del Belgio, le decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente e, in particolare, i disegni ed i progetti degli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni, le tabelle delle dimensioni standardizzate (normalizzate) delle camere e delle cartucce nonche' la descrizione dei marchi dei punzoni di prova internazionalmente riconosciuti. Tali documenti sono costantemente tenuti aggiornati dalla Commissione.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~regolamento-art5 · fonte del testo