[1]Articolo IV

[2]In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione di uno dei punti di ordine tecnico determinati da una decisione della Commissione internazionale permanente adottata in applicazione dell'articolo I della presente convenzione e dell'articolo 5 del regolamento, il Governo interessato ricorrera' al parere della Commissione internazionale permanente.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~convenzione-artiv · fonte del testo