Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia per il caso di malattia e maternita' e l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi, i cittadini dei due Paesi che, dopo il trasferimento dalla Norvegia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti in Norvegia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione norvegese e l'inizio dell'assicurazione italiana non e' preso in considerazione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art11 · fonte del testo